Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. La durata complessiva del congedo di maternità è pari a 5 mesi e può essere fruito:
Oppure:
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
La legge prevede un caso in cui la durata complessiva del congedo di maternità può superare i 5 mesi, e cioè il caso in cui il parto, fortemente prematuro (circolare INPS n. 69/2016), avvenga prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto.
In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per:
La disciplina è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, comprese quelle di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, le lavoratrici parasubordinate nonché quelle con contratto di apprendistato e le socie lavoratrici di società cooperative.
Il congedo di maternità può essere anticipato. Vedi alla voce “Congedo per gravidanza a rischio”
Se l’interruzione della gravidanza è successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa. Sono però necessari: 10 giorni di preavviso al datore di lavoro e una certificazione medica che attesti che la ripresa del lavoro non arrecherà danno alla lavoratrice. Quanto detto vale anche nel caso di morte prematura del bambino (morte alla nascita o durante il congedo).
Il congedo di maternità:
Ai fini della pensione, il periodo di congedo viene conteggiato per intero con l’accredito dei contributi figurativi (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa, come nel caso della maternità). Non è richiesta nessuna anzianità contributiva pregressa.
Nel periodo di astensione obbligatoria la norma prevede il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'INPS (www.inps.it), patronati o consultori.