Descriviamo di seguito l'iter per ottenere le certificazioni medico legali relative all'ambito della disabilità:
A seguito della emanazione della legge 102/09 è stata avviata una profonda trasformazione degli iter e delle competenze in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di altre certificazioni medico legali ( certificazione di handicap legge 104/92; certificazione per il collocamento al lavoro; certificazione per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili).
N.B. Ad eccezione "certificazione per la concessione del contrassegno parcheggio disabili", La competenza relativa alle fasi di
è passata dai comuni ⇒all'INPS.
Tale riconoscimento consente di accedere ai seguenti benefici:
N.B. La compilazione del certificato può essere a pagamento, a discrezione del medico.
La domanda di visita deve essere presentata all'INPS inderogabilmente entro 90gg.
La presentazione della domanda può avvenire
Nella domanda andrà indicato anche il codice riportato nella certificazione medica precedentemente acquisita per permettere l'abbinamento dei due documenti.
Una volta presentata la domanda all’INPS il richiedente sarà convocato alla visita collegiale in Commissione medica dell’Azienda Sanitaria, integrata da un medico nominato dall'INPS.
L'interessato può, qualora sussistano le condizioni, richiedere la visita domiciliare attraverso il proprio medico abilitato. Il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Il cittadino può farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Si ricorda che in caso di patologia oncologica, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale per essere convocato a visita è di 15 giorni.
N.B. Si ricorda che la concessione del certificato relativo al contrassegno di parcheggio per disabili va espressamente richiesta dall'interessato in sede di visita medica alla commissione della Azienda Sanitaria.
L'interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell'esito della stessa dall'INPS.
Le versioni inviate sono due:
Si ricorda che l'invalidità riconosciuta è espressa in percentuale solo per le persone adulte tra i 18 e i 65 anni, quelle in età lavorativa.
Per i minori (under 18) e gli anziani (over 65) l'invalidità è espressa con un giudizio descrittivo tramite formulazioni preordinate (ad esempio: "Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età" ; "Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età").
Per ogni altra informazione relativa a indennità e pensioni e ogni altro aspetto relativo alle certificazioni medico legali si invita a consultare la scheda presente sul sito dell'INPS.